lunedì 28 settembre 2015

«armeggiano» nel Tabernacolo

Laici che «armeggiano» nel Tabernacolo: un altro diffuso abuso. Solo il Sacerdote lo può fare  Istruzione Cattolica 



Pensiamo in primo luogo all'essenza dell'Eucaristia. Nostro Signore Gesù Cristo ci ha lasciato il tesoro dell'Eucaristia nell'Ultima Cena, il Giovedì Santo. La Chiesa custodisce con somma cura questo tesoro, ma la Chiesa non è un'astrazione, un'idea; la Chiesa siamo tutti noi battezzati. E noi vescovi e sacerdoti siamo qui per santificare, reggere, insegnare e curare con zelo il tesoro dell'Eucaristia; sono queste le nostre principali responsabilità. I fedeli sono quindi chiamati alla corresponsabilità nella vita ecclesiale e a svolgere un servizio, anche liturgico.

Svolgere un officio nella liturgia non è però necessario perché un fedele possa partecipare in modo attivo e fruttuoso alla Messa. Dobbiamo rispettare la dignità dei laici, evitando ogni “clericalizzazione”. Nessuno deve pensare che le persone che svolgono offici liturgici siano cristiani migliori.

Detto questo, va detto che il ministro ordinato, che è il ministro ordinario della Comunione, è l'unico che normalmente può e deve aprire il tabernacolo per prendere le Ostie sacre, per prendere o portare la riserva, fare l'esposizione del Santissimo, ecc.

Al termine del rito della Comunione durante la Messa, “le ostie consacrate avanzate vengano o immediatamente consumate all’altare dal Sacerdote o portate in un luogo appositamente destinato a conservare l’Eucaristia” (Redemptionis Sacramentum, 107). Gli accoliti istituiti e/o i cosiddetti ministri straordinari della Comunione non devono quindi accedere al tabernacolo, e meno che meno alla presenza del sacerdote e nel pieno della celebrazione eucaristica.

Se questo accade, è un abuso che purtroppo viene concesso da alcuni sacerdoti. “L’accolito è istituito per il servizio all’altare e per aiutare il sacerdote e il diacono. A lui spetta in modo particolare preparare l’altare e i vasi sacri, e, se necessario, distribuire l’Eucaristia ai fedeli di cui è ministro straordinario” (Ordinamento Generale del Messale Romano, 98).

Deve essere quindi chiaro che in genere gli accoliti e/o i ministri straordinari della Comunione aiutano a distribuire in casi eccezionali l'Eucaristia, ma non possono, quando c'è un sacerdote che celebra, aprire o chiudere il tabernacolo, né andare a cercare o riporre al termine della Comunione le ostie.

“Se tuttavia il bisogno della Chiesa lo richiede, in mancanza dei ministri sacri, i fedeli laici possono, a norma del diritto, supplirlo in alcune mansioni liturgiche” (Redemptionis Sacramentum, 147).
Solo in casi del tutto straordinari ed estremamente necessari, quindi, un accolito – che è un ministro straordinario della Comunione – può accedere al tabernacolo, ad esempio quando un sacerdote molto anziano non riesce a camminare e non ci sono altri ministri ordinati, o anche, in terra di missione, quando non c'è un sacerdote nella comunità e si richiede di portare la Comunione a qualche malato, fare l'esposizione del Santissimo, ma con la pisside e senza dare la benedizione, ecc.

“Ministro dell'esposizione del santissimo Sacramento e della benedizione eucaristica è il sacerdote o il diacono; in speciali circostanze sono ministri della sola esposizione e riposizione, ma non della benedizione, l'accolito, il ministro straordinario della sacra comunione o altra persona designata dall'Ordinario del luogo, osservando le disposizioni del Vescovo diocesano” (Codice di Diritto Canonico, 943); quanto detto implica che in quelle circostanze speciali una persona che non sia ministro ordinato possa aprire o chiudere il tabernacolo.

In ogni caso, bisogna fare grande attenzione perché ci sono molte situazioni che si prestano ad abusi e si giustificano con presunte “necessità pastorali”. È dunque importante vigilare, perché bisogna recuperare il rispetto, la solennità e tutto ciò che è adeguato alla liturgia. “Ove lo suggerisca la necessità della Chiesa, in mancanza di ministri, anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della parola, presiedere alle preghiere liturgiche, amministrare il battesimo e distribuire la sacra Comunione, secondo le disposizioni del diritto” (Codice di Diritto Canonico, 230, 3).

È chiaro che questi ministri straordinari o laici devono rispettare certi requisiti, a cominciare dal fatto che devono essere nominati dall'ordinario del luogo.
http://gloria.tv/media/R2MXm5fhskF

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