Seconde nozze e orientali: i cattolici avevano dubbi? Con i greci forse, ma con gli Armeni proprio no
Abbiamo assistito recentemente ad un risorgente interesse per il Concilio tridentino da parte di chi intenderebbe mostrare che la Chiesa romana non è poi così sicura della impossibilità dottrinale, per i battezzati coniugati, di passare a nuove nozze in caso di fallimento del primo matrimonio. Almeno questo si evincerebbe dalla cautela nelle relazioni con i greci ortodossi e dalla mancata condanna della prassi divorzistica bizantina ortodossa.
La ricostruzione delle vicende storiche di Trento, apparsa su Civiltà Cattolica (vedi qui) si conclude riconoscendo che, tuttavia, al Concilio di Firenze, in occasione della fragile unione con i greci, il Papa Eugenio IV aveva insistito nel voler appianare la questione che ancora rimaneva "insoluta". Forse sarebbe meglio dire che i greci non accettavano la prassi conseguente all'indissolubilità del matrimonio sacramentale che tra i latini era già ben assodata. Questo lo possiamo asserire perché al Concilio fiorentino le relazioni con le chiese orientali non si limitarono ai dialoghi con i greci, ma ne furono interessati anche i copti d'Egitto, i siri e gli armeni. Proprio nei confronti di questi ultimi troviamo alcune espressioni che dovrebbero togliere ogni dubbio sulla chiarezza dell'insegnamento romano, al di là delle cautele tenute in successive situazioni conciliari, per motivi - diremmo oggi - di opportunità ecumenica.
Prendiamo dunque in considerazione la Bolla Exsultate Deo per l'unione con gli Armeni, promulgata da Papa Eugenio IV al Concilio di Firenze il 22 novembre1439, fu qualificata dal beato Paolo VI, durante l'incontro nel maggio 1967 con il Catholicos (ortodosso) di Cilicia Khoren I, in questo modo: "ancora oggi costituisce per noi un testo apportatore di sicura dottrina" (Civ. Catt. II/1967 p. 504). Questa bolla, per la sua importanza, è oggi inserita nell' Enchiridion della Famiglia e della vita del Pontificio Consiglio per la Famiglia (LEV 2014) come primo documento tra quelli censiti della suprema autorità ecclesiale.
In tale decreto, promulgato più di cent'anni prima del Concilio di Trento - quindi in un periodo e in una situazione non di polemica con i Protestanti - troviamo un paragrafo riassuntivo della visione dottrinale sul matrimonio per la Chiesa Cattolica, nell'ambito della trattazione dei sette sacramenti:
Settimo è il sacramento del matrimonio, simbolo dell'unione di Cristo e della Chiesa, secondo l'apostolo, che dice: Questo sacramento è grande; lo dico in riferimento al Cristo e alla Chiesa (Ef. 5,32). Causa efficiente del sacramento è regolarmente il mutuo consenso, espresso verbalmente di persona. Triplice è lo scopo del matrimonio: primo, ricevere la prole ed educarla al culto di Dio; secondo, la fedeltà, che un coniuge deve conservare verso l'altro; terzo, la indissolubilità del matrimonio, perché essa significa la unione indissolubile di Cristo e della Chiesa. E quantunque a causa della infedeltà sia permesso separarsi, non è lecito, però, contrarre un altro matrimonio, poiché il vincolo del matrimonio legittimamente contratto è eterno.Septimum est sacramentum matrimonii, quod est signum coniunctionis Christi et Ecclesiae secundum Apostolum dicentem 'Sacramentum hoc magnum est: ego autem dico in Christo et in Ecclesia' (Eph 5,32). Causa efficiens matrimonii regulariter est mutuus consensus per verba de praesenti expressus. Assignatur autem triplex bonum matrimonii. Primum est proles suscipienda et educanda ad cultum Dei. Secundum est fides, quam unus coniugum alteri servare debet. Tertium indivisibilitas matrimonii, propter hoc quod significat indivisibilem coniunctionem Christi et Ecclesiae. Quamvis autem ex causa fornicationis liceat tori separationem facere, non tamen aliud matrimonium contrahere fas est, cum matrimonii vinculum legitime contracti perpetuum sit.
Come ben si vede, papa Eugenio era convinto di dichiarare la fede della Chiesa, i cui contenuti essenziali dovevano essere tenuti da tutti, compresi gli Armeni che tornavano alla comunione con la Chiesa di Roma. Evidentemente il Papa, nel grande sforzo ecumenico del Concilio fiorentino, non presentava questioni di pastorale mutevole o di prassi legittimamente diversificata o diversificabile da una chiesa all'altra. Richiama invece la realtà sacramentale del matrimonio dei battezzati in riferimento al dato scritturistico (Paolo agli Efesini), richiama i tre beni del matrimonio, cioè gli scopi a cui è indirizzato per quanti condividono la fede cattolica.
L'indissolubilità del matrimonio è il "bonum sacramenti" (in latino viene chiamata indivisibilitas riferita alla indivisibilità dei due ormai "una sola carne"). Essa non viene sostenuta da argomentazioni umani, di convenienza sociale o di utilità pastorale per la famiglia (che pur ci sono), ma solamente dal fatto che il matrimonio cristiano è sacramento dell'unione di Cristo con la sua Chiesa, cioè il segno e lo strumento attraverso cui si rinnova e si ripresenta nel mondo l'unione indissolubile tra Dio e l'uomo, la redenzione e la santificazione dell'umanità da parte di Cristo che riunisce tutti i credenti nell'unica sua famiglia, la Chiesa.
Il decreto, poi, riconosce la dolorosa necessità, in certi casi ammissibile, della separazione. E' realista papa Eugenio, sa benissimo che il tradimento è intollerabile in molte coppie, ma non per questo il vincolo matrimoniale può considerarsi sciolto. Nel testo latino si usa la locuzione non fas est: presso i Romani fas indicava in modo generale una norma di carattere religioso, in contrapposizione a ius, la norma giuridica. Il senso è quindi che la non permissività delle seconde nozze non è un comando umano o di diritto ecclesiastico, che possa cambiare, ma di origine divina, basato sulla volontà stessa di Dio.
Addirittura il vincolo matrimoniale viene definito perpetuum, cioè "perpetuo", "eterno", che dura sempre, sottinteso "anche oltre la morte". Ed effettivamente, se pensiamo che i cristiani credono nella vita senza fine, sarebbe logico prevedere che l'unione di due cristiani in una sola carne vada al di là della morte. Anche Basilio Petrà insiste sul fatto che questa è la corretta visione antica e patristica, a cui però la chiesa, fin dai tempi apostolici, trova un'eccezione nel permesso dato da San Paolo alle vedove di potersi risposare una volta morto il coniuge (vedi qui). Secondo Petrà, però questa eccezione significherebbe che in caso di separazione irrevocabile è permesso risposarsi (non solo per morte, ma anche allargando ad altre fattispecie). Ma in una mentalità sacramentale, si nota bene invece l'analogia tra la dissoluzione delle specie eucaristiche, che pone termine alla presenza reale sacramentale di Cristo, e la dissoluzione fisica di uno dei coniugi, che pone fine al segno sacramentale del matrimonio, cioè la coppia di sposi (dando perciò al coniuge superstite la libertà di passare a nuove nozze).
PS. A corollario di quanto scrive oggi la rivista dei Gesuiti Civiltà Cattolica, è utile, a parer mio, leggere anche come intendeva il famoso canone 7 sul matrimonio del Concilio di Trento un Dottore della Chiesa dell'epoca, il gesuita san Pietro Canisio, nella sua fortunatissima Summa Doctrinae Christianae (1555). Quanto troviamo annotato a margine del canone dal Santo Dottore non pare lasciar dubbi sul significato della definizione ancorché obliqua:
Testo preso da: Cantuale Antonianum http://www.cantualeantonianum.com/#ixzz3Hl41fUNy
http://www.cantualeantonianum.com
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