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mercoledì 30 dicembre 2015

ecco a voi il divorzio cattolico


Al via i nuovi processi per i matrimoni “falliti”. Ma quanta confusione.


Il Vaticano prima tiene in vita e poi abroga l’efficiente sistema dei tribunali regionali introdotto in Italia da Pio XI. In pericolo anche il riconoscimento civile delle nuove sentenze. Le critiche di un canonista.
di Sandro Magister (16-12-2015)
Dal giorno dell’Immacolata sono in vigore in tutto il mondo i due motu proprio – il secondo per le Chiese cattoliche di rito orientale – con cui papa Francesco ha rivoluzionato i processi di nullità matrimoniale:
L’esordio è stato però alquanto tormentato. Non solo per le critiche severe che autorevoli esperti hanno rivolto all’impianto della riforma, ma anche per i tentennanti aggiustamenti apportati dalle autorità vaticane ai due motu proprio, prima e dopo la loro entrata in vigore.
Il primo di questi aggiustamenti porta la data del 13 ottobre ed è un responso a firma del presidente del pontificio consiglio per i testi legislativi, il cardinale Francesco Coccopalmerio, e del segretario dello stesso organismo, il vescovo Juan Ignacio Arrieta: > “Reverendissimo Monsignore…”

Il richiedente voleva sapere come mettere d’accordo l’imperativo della riforma di papa Francesco di creare in ogni diocesi un tribunale per le cause di nullità matrimoniale con l’ordinamento stabilito per l’Italia da papa Pio XI con il motu proprio Qua cura dell’8 dicembre 1938, che assegnava la trattazione di tali cause a dei tribunali interdiocesani, uno per ogni regione.
La risposta del pontificio consiglio per i testi legislativi è stata che il motu proprio Qua cura di Pio XI restava in Italia “in pieno vigore”. E quindi se un vescovo intendeva staccarsi dal rispettivo tribunale regionale per istituire un tribunale nella propria diocesi, doveva prima “ottenere la relativa dispensa della Santa Sede”, facendone richiesta al tribunale della segnatura apostolica.
Il cardinale Coccopalmerio, oltre che presidente del pontificio consiglio per i testi legislativi, è stato anche membro delle commissione creata da papa Francesco il 27 agosto 2014 per preparare la riforma dei processi matrimoniali. Tutto faceva presumere, quindi, che la sua risposta fosse definitiva, anche perché l’organizzazione processuale introdotta in Italia da Pio XI ha dato fino ad oggi buona prova, sia per la facilità di accesso ai tribunali, sia per la serietà dei processi, sia per la quasi gratuità degli stessi, con i maggiori costi a carico della conferenza episcopale.
Invece, meno di un mese dopo, ecco arrivare da un’altra istanza vaticana – e su mandato del papa – una presa di posizione di segno diverso, se non opposto.
È il 4 novembre e nel Palazzo della Cancelleria si tiene l’atto di apertura del nuovo anno accademico dello Studio rotale. Tre giorni dopo, L’Osservatore Romano riferisce che nell’introdurre la cerimonia il decano della Rota romana, monsignor Pio Vito Pinto – già presidente della commissione di stesura dei motu proprio –, ha letto la seguente dichiarazione:
«Il Santo Padre, al fine di una definitiva chiarezza nell’applicazione dei documenti pontifici sulla riforma matrimoniale, ha chiesto al decano della Rota romana che venga chiaramente manifestata la mens del supremo legislatore della Chiesa sui due motu proprio promulgati l’8 settembre 2015:
1. Il vescovo diocesano ha il diritto nativo e libero in forza di questa legge pontificia di esercitare personalmente la funzione di giudice e di erigere il suo tribunale diocesano;
2. I vescovi all’interno della provincia ecclesiastica possono liberamente decidere, nel caso non ravvedano la possibilità nell’imminente futuro di costituire il proprio tribunale, di creare un tribunale inter-diocesano; rimanendo, a norma di diritto e cioè con licenza della Santa Sede, la capacità che metropoliti di due o più province ecclesiastiche possano convenire nel creare il tribunale inter-diocesano sia di prima che di seconda istanza».
Questa volta del motu proprio Qua cura di Pio XI non si fa parola. L’orizzonte non è più italiano ma mondiale. Ma l’insistenza sul “diritto nativo e libero” che ogni vescovo diocesano ha di erigere il suo tribunale fa intuire che a giudizio del papa – la sua “mens” – non c’è più bisogno di alcuna “dispensa” da norme precedenti, né in Italia né altrove.
Evidentemente, però, questa dichiarazione di monsignor Pinto, a nome del papa, non brilla di quella “chiarezza” che a parole decanta. Tant’è vero che un mese dopo Francesco si sente in dovere di intervenire nuovamente, ma in forma più diretta e ufficiale, con un rescritto “ex audientia” consegnato il 7 dicembre al decano della Rota romana, ancora lui, e reso pubblico l’11 dicembre: > Rescritto del Santo Padre Francesco…
Il rescritto si articola in un’introduzione e in due parti. La prima delle due parti è di poche righe e archivia per sempre il Qua cura di Pio XI e altre norme analoghe del passato:
«Le leggi di riforma del processo matrimoniale succitate abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad es. il motu proprio Qua cura, dato dal mio antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti)».
Nella seconda sezione si vieta il ricorso alla Rota romana «dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione». Ed è il punto sottoposto a severa critica dal canonista Guido Ferro Canale, nella nota alla fine di questo servizio.
Mentre nell’introduzione la frase emblematica è la seguente:
«Le leggi che ora entrano in vigore vogliono proprio manifestare la prossimità della Chiesa alle famiglie ferite, desiderando che la moltitudine di coloro che vivono il dramma del fallimento coniugale sia raggiunta dall’opera risanatrice di Cristo, attraverso le strutture ecclesiastiche, nell’auspicio che essi si scoprano nuovi missionari della misericordia di Dio verso altri fratelli, a beneficio dell’istituto familiare».
Si può notare come qui si continui ad adottare una formula, quella del “fallimento coniugale”, che già nel motu proprio Mitis iudex Dominus Iesusaveva sollevato critiche da parte di giuristi.
Dire “matrimonio fallito”, infatti, non è la stessa cosa che dire “matrimonio nullo”. La nullità è propria di un matrimonio che non è mai stato tale, mentre il fallimento può riguardare un matrimonio in sé validissimo.
L’uso dell’espressione “matrimonio fallito” può indurre a pensare che le sentenze di nullità siano equiparabili a dei divorzi, cioè proprio ciò che lo stesso papa Francesco sembra temere là dove scrive, nel proemio del motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus, a proposito della facilità e rapidità dei nuovi processi:
«Non mi è sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell’indissolubilità del matrimonio».
Ma c’è di più. La riforma dei processi matrimoniali promulgata da papa Francesco può incontrare serie difficoltà di applicazione anche in campo civile, oltre che in campo ecclesiastico.
In paesi a regime concordatario come l’Italia le sentenze di nullità emesse da un tribunale ecclesiastico hanno effetti civili attraverso la “delibazione” – o “exequatur” –, cioè l’atto con cui il tribunale civile attribuisce forza esecutiva alla sentenza del tribunale ecclesiastico, equiparandola a una sorta di divorzio.
La “delibazione” è data però a condizione che la sentenza del tribunale ecclesiastico – come anche di un tribunale straniero – sia stata emessa dopo un regolare contraddittorio nel quale le parti abbiano avuto pari opportunità di accusa e di difesa.
Ora, il processo “più breve” con giudice unico il vescovo, la maggiore novità introdotta e incoraggiata dalla riforma di Francesco, che può arrivare a sentenza in meno di due mesi con una procedura sommaria, per un tribunale civile italiano manca dei requisiti indispensabili per una “delibazione”.
È quindi facile prevedere il contrasto che ne deriverà tra i due regimi giuridici, quello dell’Italia e quello della Chiesa.
Ma il caso italiano sarà solo uno fra tanti.
Eleggendo ogni vescovo a economo della grazia nella sua diocesi, con poteri fulminei di scioglimento dei matrimoni “falliti”, papa Francesco ha posto un precedente che avrà seri effetti anche extra ecclesiam, con contraccolpi giuridici diversi da nazione a nazione.
Tornando al rescritto papale del 7 dicembre, nel quale si vieta il ricorso alla Rota romana «dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione», ecco qui di seguito le conseguenze che ne derivano, a giudizio di un giovane canonista di valore come Guido Ferro Canale.
L’analisi è molto tecnica ma nello stesso tempo chiara. Anche se dopo una sentenza di nullità e un nuovo matrimonio canonico si palesasse l’ingiustizia della sentenza, Ferro Canale mostra che le contraddizioni del dispositivo rendono comunque impraticabile un ricorso alla Rota. In pratica – scrive – varrà da qui in avanti la regola che «nel dubbio si sta per le nuove nozze». E ciò «equivale a negare l’indissolubilità del primo matrimonio», attribuendo di fatto a una pur dubbia sentenza, una volta celebrate le nuove nozze, l’effetto d’aver sciolto il precedente vincolo matrimoniale.
Ma lasciamo la parola al canonista.

Dal rimedio per divorziati al “divorzio cattolico”
di Guido Ferro Canale
La riforma dei processi di nullità matrimoniale varata con il motu proprio Mitis iudex ha suscitato molte perplessità e una ridda di commenti critici; che io sappia, però, soltanto il professor Danilo Castellano, in un’intervista su questo sito, si è soffermato su una delle innovazioni a mio avviso più criticabili, ossia il nuovo canone 1675, secondo cui il giudice, prima di ammettere alla trattazione un giudizio di nullità, «deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale».
PAPA-VOLO-USA-1000x600Dovrebbe essere piuttosto evidente che vi sono matrimoni falliti che non sono affatto nulli e, viceversa, matrimoni nulli che non falliscono (almeno per molto tempo). Subordinare l’avvio del processo, cioè dell’accertamento sulla validità del vincolo del matrimonio-atto, ad una condizione estrinseca come il fallimento del matrimonio-rapporto, equivale ad affermare che la Chiesa non ha interesse ad accertare la verità su un sacramento, a meno che non sia sopravvenuta una crisi irreversibile della coppia. Il che, sia detto per inciso, lascerebbe sprovvisti di tutela proprio i coniugi più coscienziosi – o scrupolosi – che, agitati da dubbi sulla validità del loro matrimonio, volessero vederli risolti dall’autorità ecclesiastica, senza però aver fatto “saltare” la loro unione. A tutto vantaggio, invece, di separati e divorziati che convivano, i quali, proprio in forza della nuova convivenza, ben potranno dirsi impossibilitati (almeno moralmente) a ristabilire quella di prima.
A dire il vero, un’interpretazione rigorosa e attenta ai diritti delle parti dovrebbe evitare simili effetti perniciosi, riducendo il can. 1675 ad un obbligo di informazione previa, che non comporterebbe l’inammissibilità o l’improcedibilità per mancanza di una previsione legale espressa (cfr. cann. 10 e 18). Tuttavia, è lecito dubitare della mens legislatoris, dato che le Regole procedurali annesse al motu proprio riservano la nuova investigatio praeiudicialis a separati o divorziati che dubitano o sono certi della nullità del proprio matrimonio (n. 3) e, nel preambolo, assegna ai tribunali in materia matrimoniale il compito di rispondere ai fedeli che chiedono la verità sull’esistenza del vincolo sui collapsi matrimonii.
Ma, comunque sia, l’innovazione testé menzionata impallidisce rispetto al rescritto ex audientia del 7 dicembre, pubblicato l’11 successivo dal bollettino della sala stampa della Santa Sede.
In esso – che, pur denominato “rescritto”, presenta in realtà tutti i requisiti formali del breve, tranne forse il suggello dell’anulus Piscatoris – papa Jorge Mario Bergoglio ha voluto risolvere definitivamente il dubbio interpretativo sulla possibilità, per i vescovi italiani, di ricostituire i tribunali diocesani e, soprattutto, impartire disposizioni per un primo adeguamento alla riforma delle norme speciali della Rota romana.
Nel fare ciò, Francesco ha ripreso, rendendole stabili, alcune facoltà speciali accordate da Benedetto XVI, per un triennio, al decano della Rota stessa, con un rescritto ex audientia singolarmente emanato proprio l’11 febbraio 2013, il giorno della sua rinuncia al pontificato. Tale rescritto prevedeva tra l’altro, per quanto interessa in questa sede, il divieto di introdurre ricorsi per nuova proposizione di causa, se, divenuta esecutiva la sentenza di nullità, una delle parti avesse contratto nuovo matrimonio canonico.
La nuova proposizione di causa è il rimedio accordato dal diritto (can. 1644) contro le sentenze in materia di stato delle persone – quindi anche sullo stato libero o coniugato – non più impugnabili in altro modo, quando si danno nuove prove o nuovi argomenti,che rendono probabile la riforma della sentenza stessa (cfr. istruzione Dignitas connubii, art. 292). Nel caso, quindi, avremmo una dichiarazione di nullità probabilmente sbagliata, che però non viene sottoposta a nuova verifica giudiziale, in virtù di un dato assolutamente estrinseco alla verità sul primo matrimonio, ossia la sopravvenienza del secondo. Il quale però – è evidente – sta o cade con la nullità del primo.
Questa previsione delle facoltà speciali è stata, perciò, vivamente criticata in dottrina, tra gli altri da Mons. Joaquin Llobell, uno dei massimi studiosi viventi del processo canonico, materia di cui è professore ordinario alla Pontificia Università della Santa Croce. Probabilmente per questo motivo non è stata ripresa dal Mitis iudex, che, al nuovo can. 1681, conferma che la nuova proposizione di causa è sempre esperibile sul presupposto degli argomenti nuovi e gravi.
Il motu proprio, ci informa ora il rescritto del 7 dicembre, abroga o deroga «ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale», quindi, con la sua entrata in vigore, sarebbe caduta anche la preclusione in discorso; ma, presumibilmente su iniziativa del decano della Rota, essa è stata riproposta nel rescritto stesso, al punto 3, peraltro in una versione attenuata, si suppone per tener conto delle critiche ricevute. La nuova versione recita: «Dinanzi alla Rota romana non è ammesso il ricorso per la N.C.P. (Nova Causae Propositio), dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione».
Anzitutto, chiariamo che il divieto, formalmente limitato alla Rota romana, in realtà è generale, perché la N.C.P. si propone al tribunale di terza istanza (cfr. il nuovo can. 1681), che, nella Chiesa latina, è appunto la Rota. Vi sono solo altri tre giudici competenti in pianta stabile per il terzo grado, e tutti per un ambito territoriale circoscritto: la Rota della nunziatura apostolica in Spagna (che giudica anche in quarto grado), il tribunale del primate di Ungheria e quello di Friburgo in Brisgovia; quindi, per un verso la generalità dei fedeli di rito latino è soggetta ai nuovi limiti posti alla N.C.P.; peraltro ci si può chiedere se essi non debbano estendersi anche a questi tribunali locali, dato che non ha senso né offrire maggiori possibilità di azione solo ai fedeli che ivi abbiano introdotto le proprie cause, né attribuire al tribunale del papa una competenza minore rispetto agli altri, né, infine, conculcare il diritto di appello – in questo caso, per N.C.P. – alla sede apostolica, che spetta ad ogni fedele in virtù del primato pontificio (cfr. can. 1417 §1). È vero, come osservava Mons. Llobell in sede di commento alle facoltà speciali, che le norme restrittive di diritti non possono essere estese dall’interprete a casi ivi non previsti (cfr. can. 18); tuttavia, la lettura restrittiva, in sé appropriata, porta ad esiti assurdi e, per giunta, contrastanti con un corollario del primato di giurisdizione del papa. Per quanto possa sembrare strano che si modifichi in dicembre – senza neanche dirlo esplicitamente – una norma riconfermata in agosto, sono dell’avviso che il rescritto, di fatto, modifichi il nuovo can. 1681, introducendo una regola di procedura valida per l’intera Chiesa latina, anche nei casi che potrebbero essere portati ad un giudice di terza istanza diverso dalla Rota.
Ciò detto, veniamo agli effetti della restrizione così introdotta.
Probabilmente, l’estensore materiale del rescritto ha creduto di aver trovato una formula idonea a superare le critiche formulate riguardo alla corrispondente facoltà speciale. Di fatto, tuttavia, ha peggiorato notevolmente la situazione. Se prima infatti si poteva pensare ad una disposizione di carattere eccezionale e transitorio, legata alla necessità di smaltire l’arretrato della Rota, ora ci troviamo di fronte ad una norma permanente. E anche il supposto miglioramento, che fa salvo il caso in cui «consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione», crea molti più problemi di quelli che risolve. La formula impiegata, in effetti, è la stessa che il can. 1645 § 1 impiega per descrivere il presupposto della restitutio in integrum; e il successivo § 2 stabilisce tassativamente quali siano i casi di manifesta ingiustizia. Difficile non pensare che quest’elenco valga anche per la N.C.P., come modificata dal rescritto del 7 dicembre.
Senonché, dalla semplice lettura del can. 1645 § 2, è agevole desumere che difficilmente potrà rientrarvi il caso, in la verità non così raro, in cui una parte, in genere quella che ha chiesto e ottenuto la declaratoria di nullità, confessi di aver mentito e/o manovrato ingiustamente a tale scopo: non sembra che si tratti di dolo di una parte in danno dell’altra (n. 3), sia perché potrebbe esservi stata collusione di entrambe (o indifferenza dell’altro coniuge all’esito del giudizio canonico) sia perché, dal punto di vista spirituale, l’autore della frode processuale danneggia anzitutto sé stesso; di sicuro, poi, non ci troviamo in presenza di prove scoperte false (n. 1), perché la falsità era nota fin dall’inizio, almeno al ricorrente; e la sua dichiarazione confessoria, anche se redatta per iscritto, non si qualificherebbe certo come un documento “scoperto” dopo la sentenza (n. 2). Inoltre, le prove false debbono essere state assunte ad unico fondamento della decisione; il che lascia scoperti quei casi in cui sono state valutate decisive insieme con altri elementi, dimodoché la riforma della sentenza appaia probabile, ma non certa. Queste ipotesi sarebbero normalmente coperte dalla N.C.P., ma non lo sono in caso di restitutio in integrum.
La differenza si spiega agevolmente: la restitutio non si applica mai alle sentenze di nullità matrimoniale, ma soltanto alle decisioni passate in giudicato; per questo i suoi presupposti sono più stringenti, perché è maggiore la stabilità dell’accertamento giudiziale pregresso.
A questo punto, ci si può chiedere se non si potrebbe evitare il vuoto di tutela supponendo che la N.C.P. resti possibile in tutti i casi di manifesta ingiustizia, anche se non inclusi nel can. 1645 § 2.
Ma a questa lettura è di ostacolo sia il tenore dello stesso § 2 («Non si ritiene che consti palesemente l’ingiustizia, se non quando…»); sia il fatto che in linea di principio il rescritto pone un divieto e che, per questa via, si verrebbe ad ampliare un’eccezione (cfr. can. 18); sia, soprattutto, l’analogia innegabile, perché, anche se si desse per richiamato, anzi riprodotto, solo il can. 1645 § 1 (dunque il presupposto della manifesta ingiustizia), si dovrebbe comunque concludere che, se alla pronunzia pro nullitate è seguito un nuovo matrimonio canonico, essa ha acquisito la stabilità propria del giudicato (cfr. can. 1642 § 1); inevitabile, a questo punto, ammettere la N.C.P. nei soli casi previsti per larestitutio.
Non si dice, beninteso, che la sentenza di nullità matrimoniale è passata in giudicato: ciò è escluso dal can. 1644, dal nuovo can. 1681 e anche dal fatto che si continui a parlare di N.C.P., anziché dichiarare semplicemente applicabile larestitutio. Tuttavia, nel rescritto del 7 dicembre si accorda la stabilità caratteristica del giudicato alla situazione «sentenza di nullità più nuovo matrimonio canonico». E questo è inaccettabile sotto ogni punto di vista.
In primo luogo, il giudicato consegue ad una vicenda interna al processo, l’esaurimento dei mezzi di impugnazione diversi dalla restitutio (cfr. can. 1642 § 1: «La cosa passata in giudicato gode della stabilità del diritto e non può essere direttamente impugnata se non a norma del can. 1645 § 1»). Mai lo si lega ad un evento estrinseco e sopravvenuto, quale è appunto il nuovo matrimonio. E neppure si può dire che esso determini la cessazione dell’interesse alla verità sul primo vincolo, perché è evidente che, se questo è valido, sono nulle le nuove nozze.
Non solo. Un ricorso ammissibile per N.C.P. getta, per definizione, un dubbio probabile sulla declaratoria di nullità. La certezza morale che correggeva il giudizio è venuta meno ed è tornata probabile la tesi pro vinculo. E ciò significa che il coniuge che si è risposato si trova in probabile stato di adulterio. Fosse o non fosse in buona fede – potrebbe trattarsi anche della parte innocente rispetto all’inquinamento delle prove – qui si afferma che egli non ha diritto a una risposta su questo dubbio. E non ce l’ha perché il nuovo matrimonio canonico aggiunge un quid pluris di stabilità alla sentenza, per la cui revisione non basta più un semplice dubbio.
Ciò equivale a dire che la nuova unione è meritevole di tutela in sé stessa, senza neanche un riferimento all’eventuale buona fede dei suoi contraenti. Al punto di precludere l’accertamento della verità su quella precedente. E nonostante il potenziale carattere peccaminoso. Non è mai lecito compiere un’azione se si dubita che sia peccato, altrimenti l’accettazione del rischio equivale a commettere proprio il peccato che si teme sussista (perfino se di fatto non sussistesse: è il vero senso della regola per cui non bisogna mai agire contro la propria coscienza). Eppure, qui o si afferma il contrario, o si offre un modo nuovo di risolvere il dubbio.
Però, questa sorta di regola per cui «nel dubbio, si sta per le nuove nozze» equivale a negare o la dipendenza del secondo matrimonio dal primo, oppure, che è lo stesso, l’indissolubilità di questo. Di fatto, in effetti, si finisce per dire che la sentenza di nullità – se vi si aggiunge il nuovo matrimonio – non ha più efficacia dichiarativa, o di mero accertamento, ma costitutiva: rende nullo ciò che non lo era. Perché è passibile di revisione solo nei casi in cui lo sarebbe il giudicato, che facit de albo nigrum, aequat quadrata rotundis et falsum mutat in verum.
All’apparire del Mitis iudex, da più parti si è gridato al “divorzio cattolico”. Si tratta di un giudizio che non condivido, criticando, semmai, l’impostazione del giudizio di nullità come terapia per coppie in crisi e/o situazioni irregolari.
Ma ora, poco importa se in modo obliquo e per vie traverse, questa nuova logica è sfociata nell’esito da tanti auspicato e da tanti altri temuto: il nuovo matrimonio canonico, seppur indirettamente e non in tutti i casi, scioglie il precedente.
Signore e signori, ecco a voi il divorzio cattolico.

martedì 8 settembre 2015

lo scisma non è più tabù

Sinodo, lo scisma non è più un tabù
di Stefano Fontana

Scisma. La parola è rimbalzata più volte nei giorni scorsi sulle bocche del cardinale Müller (clicca qui), prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, e del cardinale Kasper (clicca qui), autore della famosa relazione del febbraio 2014 ai Cardinali in cui prospettava soluzioni pastorali e disciplinari per l’ammissione dei divorziati risposati all’Eucarestia.

Ambedue hanno parlato di scisma a proposito del rapporto tra dottrina e pastorale. Il primo vede il pericolo di scisma nel fatto che la pastorale faccia passi in avanti contrari alla dottrina, il secondo lo vede nel fatto che già oggi la prassi dei cristiani non è conforme alla dottrina, come per esempio nella morale sessuale. In ambedue i casi si vede che la pastorale è in sé un grande problema dottrinale. Il Sinodo ordinario sulla famiglia dice di occuparsi di pastorale ma in realtà si occupa di dottrina. Tutti dicono che la dottrina non si tocca e dicono che bisogna parlare di problemi pastorali, poi però temono lo scisma che non nasce mai dalla pastorale, ma eventualmente dagli aspetti dottrinali della pastorale. Inutile stare al gioco delle tre carte: lo scontro è dottrinale.

Dal punto di vista giornalistico potremmo porla così: quante probabilità ci sono che il cardinale Caffarra e il cardinale Kasper, seduti l’uno davanti all’altro in uno stesso tavolo, si capiscano? Non prendo i due cardinali come capi di due partiti, ma come grandi teologi e, meglio, come simboli di due visioni teologiche. E non chiedo se le loro posizioni possano convergere, mi chiedo più semplicemente se si possano capire. Cercando di rispondere a questa semplice domanda si arriva a toccare con mano la divisione di impostazione teologica che c’è oggi dentro la Chiesa. 

A proposito del sacramento del matrimonio, il cardinale Caffarra parla di “valenza ontologica”. Ma l’aggettivo “ontologico” è incomprensibile per Kasper. Per il quale ci sono situazioni esistenziali di vita e non stati ontologici. Tra le situazioni esistenziali, però, non c’è mai opposizione ma solo differenza, mentre tra condizioni ontologiche ci può essere contraddizione. 

lunedì 24 marzo 2014

La dottrina è nemica della pastorale?

Concistoro Segreto: cosa accadde.



seguire la strada della pastoralità senza fare riferimento alla dottrina

Nel Concistoro Segreto in cui si è discusso di divorziati risposati e di eucarestia il "teorema Kasper" ha avuto pochissimi consensi, e molte critiche. Ecco una ricostruzione di alcuni degli interventi più significativi e importanti. "Sarebbe un errore fatale"  ha detto qualcuno, voler percorrere la strada della pastoralità senza fare riferimento alla dottrina.
MARCO TOSATTI
Doveva essere segreto, il Concistoro del 22 febbraio, per discutere della famiglia. E invece dall’alto si è deciso che fosse opportuno rendere pubblica la lunga relazione del card. Walter Kasper in tema di eucarestia ai divorziati-risposati. Probabilmente per aprire la pista in attesa del Sinodo di ottobre sulla famiglia. Ma una metà del Concistoro è rimasta segreta: e ha riguardato gli interventi dei cardinali. E forse non a caso, perché dopo che il card. Kasper ha illustrato la sua lunga (e a quanto pare non lievissima, quando pronunciata) relazione parecchie voci si sono levate per criticarla. Tanto che nel pomeriggio, quando il Papa gli ha dato il compito di rispondere, a molti il tono del porporato tedesco è parso piccato, se non stizzito.  

L’opinione corrente è che il “teorema Kasper” tenda a far sì che possano comunicarsi in generale i divorziati risposati, senza che il precedente matrimonio venga riconosciuto nullo. Attualmente questo non avviene; in base alle parole di Gesù, molto severe ed esplicite sul divorzio. Chi ha una vita matrimoniale completa senza che il primo legame sia considerato non valido dalla Chiesa si trova, secondo la dottrina attuale, in una situazione permanente di peccato. 

In questo senso hanno parlato chiaro il cardinale di Bologna, Caffarra, così come il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il tedesco Mueller. Altrettanto esplicito il card. Walter Brandmuller (““Né la natura umana né i Comandamenti né il Vangelo hanno una data di scadenza…Serve il coraggio di enunciare la verità, anche contro il costume corrente. Un coraggio che chiunque parli in nome della Chiesa deve possedere, se non vuole venir meno alla sua vocazione…Il desiderio di ottenere approvazione e plauso è una tentazione sempre presente nella diffusione dell’insegnamento religioso…”. E in seguito ha reso pubbliche le sue parole). Anche il presidente dei vescovi italiani Bagnasco si è espresso in maniera critica verso il “teorema Kasper”; così come il cardinale africano Robert Sarah, responsabile di “Cor Unum” che ha ricordato, in chiusura dei suo intervento come nel corso dei secoli anche su questioni drammatiche ci siano state divergenze e controversie all’interno della Chiesa, ma che il ruolo del Papato è sempre stato quello di difendere dottrina.  
Il cardinale Re, uno dei grandi elettori di Bergoglio, ha fatto un intervento brevissimo, che si può riassumere così: prendo la parola un attimo, perché qui ci sono i futuri nuovi cardinali, e magari qualcuno di loro non ha il coraggio di dirlo, allora lo dico io: sono del tutto contrario alla relazione. Anche il Prefetto della Penitenzieria, il card. Piacenza si è detto contrario e ha più o meno detto: siamo qui adesso e saremo qui a ottobre per un Sinodo sulla Famiglia, e allora volendo fare un Sinodo in positivo non vedo perché dobbiamo toccare solo il tema della comunione ai divorziati. E ha aggiunto: Volendo fare un discorso pastorale mi sembra che dovremmo prendere atto di un pansessualismo diffusissimo e di un’aggressione dell’ideologia del gender che tende a scardinare la famiglia come l’abbiamo sempre conosciuta. Sarebbe provvidenziale se noi fossimo lumen gentium per spiegare in quale situazione ci troviamo e cosa può distruggere la famiglia. Ha concluso esortando a riprendere in mano le catechesi di Giovanni Paolo II sulla corporeità perché contengono molti elementi positivi sul sesso, sull’essere uomo, l’essere donna e la procreazione e l’amore.  
Il cardinale Tauran, del Dialogo Inter-Religioso, ha ripreso il tema dell’aggressione alla famiglia, anche alla luce dei rapporti con l’islam. E anche il cardinale di Milano, Scola, ha elevato perplessità teologiche e dottrinali.  

Molto critico anche il card. Camillo Ruini. Che ha aggiunto: non so se ho preso bene nota, ma fino a questo momento circa l’85 per cento dei cardinali che si sono espressi paiono contrari all’impostazione della relazione. Aggiungendo che fra quelli che non hanno detto niente e non si possono classificare coglieva dei silenzi “che credo che siano imbarazzati”.  
Il cardinale Ruini ha poi citato il Papa Buono. Dicendo, in buona sostanza: quando Giovanni XXIII fece il discorso di apertura del Concilio Vaticano II disse che si poteva fare un Concilio pastorale perché fortunatamente la dottrina era pacificamente accettata da tutti e non c’erano controversie; quindi si poteva dare un taglio pastorale senza timore di essere fraintesi, poiché la dottrina rimane molto chiara. Se avesse avuto ragione in quel momento Giovanni XXIII, ha chiosato il porporato, lo sa solo Dio, ma apparentemente in buona parte forse era vero. Oggi questo non si potrebbe più dire nel modo più assoluto, perché la dottrina non solo non è condivisa ma è combattuta. "Sarebbe un errore fatale" voler percorrere la strada della pastoralità senza fare riferimento alla dottrina.  
Comprensibile dunque che il card. Kasper sembrasse un po’ piccato, nel pomeriggio, quando papa Bergoglio gli ha permesso di rispondere, senza però permettere che si desse vita a un vero contraddittorio: solo Kasper ha parlato. Da aggiungere che alle critiche elevate in Concistoro al “teorema Kasper” se ne stanno sommando, in forma privata verso il Papa, o pubblica, altre, da parte di cardinali di ogni parte del mondo. Cardinali tedeschi, che conoscono bene Kasper, dicono che è dagli anni ’70 che questo tema lo appassiona. Il problema rilevato da parecchie voci critiche è che su questo punto il Vangelo è molto esplicito. E non tenerne conto – questo il timore – renderebbe molto instabile, e modificabile a piacere, qualunque altro punto di dottrina basato sui Vangeli.