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venerdì 22 gennaio 2016

come se papa Wojtyła non fosse mai esistito


Card. Burke: “Al Sinodo era come se Giovanni Paolo II non fosse mai esistito”



Attraverso una lunga intervista a The Wanderer Sua Eminenza Raymond Leo Burke, Cardinale Patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta, ha approfondito vari argomenti sulla situazione della Chiesa.
Sul rapporto finale del recente Sinodo sulla famiglia Burke dice che «è un documento complesso ed è scritto in un modo in cui non è sempre facile comprendere il contenuto esatto di ciò che viene affermato. Ad esempio, tre paragrafi (nn. 84-86) sono poco chiari […] per questo ho scritto un breve commento su quei paragrafi per chiarire ciò che la Chiesa insegna realmente».
«Siamo consapevoli che i tempi cambiano, e ci troviamo di fronte nuovi sviluppi, ma ci rendiamo anche conto che la sostanza delle cose rimane la stessa. C’è una verità contro cui dobbiamo misurare i cambiamenti che incontriamo nel tempo. Questo non è chiaro nel documento finale del Sinodo», dice il Card. Burke che ammette che ci sono buoni frutti del Sinodo, «come la sua enfasi sulla preparazione al matrimonio». Documenti come Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II e Humanae vitae di di Paolo VI «devono essere accuratamente studiati nelle parrocchie». La cultura, dice Burke, «è completamente opposta all’insegnamento contenuto in questi due documenti» e «molti fedeli non sono ben catechizzati». La casa, dice il cardinale, è «il luogo primario dell’evangelizzazione sul matrimonio e la famiglia. Dobbiamo aiutare coloro che si sforzano di vivere la verità del loro impegno matrimonio, per perseverare e diventare più forti». I Padri sinodali, nel citare parte del punto 84 della Familiaris Consortio, non hanno incluso una frase importante: “La Chiesa ribadisce la sua pratica, che si basa su Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati”. Burke sottolinea che questo «paragrafo della relazione finale su questo argomento è ingannevole in modo molto serio. Dà la falsa impressione di presentare l’insegnamento di Familiaris consortio ma non lo fa in pieno» e questa citazione incompleta è stata «utilizzata da individui come padre Spadaro e gli altri per dire che la Chiesa ha cambiato il suo insegnamento a questo proposito, ma, di fatto, non è vero». «Io credo – continua Burke – che tutto l’insegnamento di Familiaris consortio avrebbe dovuto essere inserito nel documento finale del Sinodo ma ho notato che durante la mia esperienza del 2014 al Sinodo era come se il Papa Giovanni Paolo II non fosse mai esistito».
A proposito dell'”inviolabilità della coscienza” che a sproposito viene richiamata riguardo a tematiche sensibili eticamente, Burke spiega che la coscienza è, «la voce di Dio che parla al nostro cuore fin dal primo momento della creazione su ciò che è giusto e sbagliato, ciò che è bene e il male, ciò che è in accordo con il suo piano per il mondo e ciò che non lo è». Ma «deve essere formata secondo la verità. La coscienza non è una sorta di facoltà soggettiva dove la vostra coscienza vi dice una cosa e la mia coscienza mi dice il contrario. È qualcosa che ci unisce perché le nostre coscienze, se sono conformi alla verità, stanno andando a dirci la stessa cosa». Citando il Beato John Henry Newman il card. Burke ricorda che «il Signore istruisce la nostra coscienza attraverso la fede e la ragione e attraverso i Suoi rappresentanti visibili sulla terra (i papi e i vescovi in comunione con lui, cioè, il Magistero). Quindi non è una cosa personale affatto. Dobbiamo agire secondo la nostra coscienza, ma può essere una guida infallibile per noi solo se è costituita sia dalla ragione stessa che dalle verità della nostra fede, che sono sempre in accordo tra loro».
Circa il contesto in cui viviamo la verità, spiega il card. Burke che «dobbiamo seguire Cristo per fare la volontà del Padre in ogni ambito della vita. Non si può giudicare verità morali sulla base del contesto – questo è quello che viene definito classicamente come proporzionalismo o consequenzialismo. Questo modo di pensare, dice, per esempio che, anche se è sempre sbagliato abortire, se si è in una situazione in cui si è sotto una grande pressione, potrebbe essere ammissibile in quella particolare circostanza. Questo è semplicemente falso. Siamo chiamati a vivere la nostra fede cattolica eroicamente. Anche la persona più debole riceve la grazia di Cristo, per vivere la verità nella carità […] la moralità obiettivo dell’azione non è in alcun modo modificata dal contesto vissuto. È la verità oggettiva che chiama il “contesto vissuto” ad una trasformazione radicale».



Il decentramento di governo della Chiesa viene giudicato dal cardinale come «un pericolo reale». Decentralizzazione è un termine «non appropriato per conversazioni sulla Chiesa. Ciò che è necessario è quello di tornare al Vangelo e alla Chiesa come Cristo l’ha costituita. Fin dall’inizio del suo ministero pubblico, chiamò i Dodici, Egli li preparò ad esercitare il suo governo pastorale della Chiesa in ogni tempo e in ogni luogo. Per adempiere a questa responsabilità, Cristo ha costituito Pietro come capo del collegio apostolico, come il principio di unità fra tutti i vescovi e tra tutti i fedeli. […] Questo è il dono divino concesso; questo è ciò che è Legge Divina nella Chiesa: è il ministero apostolico del Romano Pontefice e dei Vescovi in comunione con lui. Essi hanno la responsabilità di governo. La Conferenza dei Vescovi è un costrutto artificiale per aiutare a coordinare l’attività pastorale e per promuovere la comunione tra i vescovi. Nostro Signore non ha mai insegnato nulla al riguardo, né vi è nulla nella tradizione della Chiesa che darebbe alle Conferenze Episcopali l’autorità di prendere decisioni circa le pratiche pastorali che comporterebbero un cambiamento nell’insegnamento della Chiesa. Ricordiamo che ogni pratica pastorale è legato ad una verità dottrinale. Padre Antonio Spadaro dice in un suo articolo che una pratica pastorale in Germania potrebbe essere radicalmente diverso da una pratica pastorale in Guinea. Come può essere, se ci si riferisce alla stessa dottrina e la stessa verità di Cristo? Trovo tutta questa nozione molto preoccupante. I vescovi diocesani sono gli insegnanti della fede nelle loro diocesi. Tuttavia, i vescovi – e ancora di più il Romano Pontefice – sono tenuti al più alto livello di obbedienza a Cristo e alla tradizione vivente con la quale Cristo viene a noi nella Sua Chiesa. Non possiamo fare la Chiesa in ogni epoca e secondo le idee locali. Dalla mia esperienza per quanto riguarda le Conferenze Episcopali, posso dire che esse possono essere molto utili, ma possono anche avere un effetto molto dannoso, nel senso che il singolo vescovo non prende più sul serio, come dovrebbe, la propria responsabilità di insegnare la Fede e di governare in conformità a tale insegnamento».
Per esempio, «la pratica pastorale per coloro che vivono in unioni matrimoniali irregolari non può essere a discrezione della Conferenza episcopale o del singolo vescovo diocesano, altrimenti we would end up with another Protestant denomination (noi dovremmo cercare un altro nome protestante per la Chiesa). Siamo una Chiesa in tutto il mondo: una, santa, cattolica e apostolica. Questi quattro segni devono essere fortemente sottolineati nei tempi in cui viviamo».
Circa i recenti motu proprio sulla dichiarazione di nullità del processo matrimoniale, il cardinale ricorda che «la maggior parte delle richieste di nullità matrimoniale sono molto complesse […] Un certo numero di vescovi, molto onestamente e non per colpa loro, mi hanno detto: “Io non sono pronto a giudicare i casi di nullità del matrimonio”. […] Penso che tutta questa questione della riforma del processo di nullità matrimoniale ha bisogno di una gravissima revisione, soprattutto per quanto riguarda alcune delle questioni più critiche […] abbiamo una situazione in cui una richiesta di nullità del matrimonio può essere giudicata affermativamente da un uomo solo, senza alcun controllo obbligatorio sul suo giudizio. Non è giusto; non è un processo serio per giudicare una toccante questione a fondamento della vita, della società e della Chiesa!».
Infine, il cardinal Burke riflette su misericordia e falsa compassione. «La misericordia di Dio è una risposta al pentimento e un fermo proposito di correzione. Il figliol prodigo è tornato a suo padre dopo essersi pentito per quello che aveva fatto. Ha detto a suo padre che non era più degno di essere suo figlio e ha chiesto di essere accettato indietro come uno schiavo. Capiva ciò che aveva fatto ed era pentito. La misericordia del padre era una risposta a questo. Vide che suo figlio aveva avuto una conversione del cuore.
Così, anche se le persone vivono in situazioni gravemente peccaminosi e vengono alla Chiesa, li abbracciamo con amore. Abbiamo sempre amore per il peccatore, ma dobbiamo vedere che la persona riconosca il peccato e sta cercando di superarlo, che si è pentito e vuole riparare al danno che il peccato ha causato. In caso contrario, la misericordia viene sminuita ed è senza senso. Ho paura che la gente dica “misericordia, pietà, misericordia” senza capirlo. Sì, Dio è il Dio della misericordia. Ma la misericordia è un concetto molto importante, ha a che fare con il nostro rapporto con Dio e il nostro riconoscimento della infinita bontà di Dio, del nostro peccato, e del nostro bisogno di confessione e il pentimento. [Gesù…] è molto compassionevole, ma lui è sempre molto chiaro con i peccatori. Ha detto […] di non peccare più».
http://www.lafedequotidiana.it/raymond-burke-al-sinodo-era-come-se-giovanni-paolo-ii-non-fosse-mai-esistito/

mercoledì 30 dicembre 2015

ecco a voi il divorzio cattolico


Al via i nuovi processi per i matrimoni “falliti”. Ma quanta confusione.


Il Vaticano prima tiene in vita e poi abroga l’efficiente sistema dei tribunali regionali introdotto in Italia da Pio XI. In pericolo anche il riconoscimento civile delle nuove sentenze. Le critiche di un canonista.
di Sandro Magister (16-12-2015)
Dal giorno dell’Immacolata sono in vigore in tutto il mondo i due motu proprio – il secondo per le Chiese cattoliche di rito orientale – con cui papa Francesco ha rivoluzionato i processi di nullità matrimoniale:
L’esordio è stato però alquanto tormentato. Non solo per le critiche severe che autorevoli esperti hanno rivolto all’impianto della riforma, ma anche per i tentennanti aggiustamenti apportati dalle autorità vaticane ai due motu proprio, prima e dopo la loro entrata in vigore.
Il primo di questi aggiustamenti porta la data del 13 ottobre ed è un responso a firma del presidente del pontificio consiglio per i testi legislativi, il cardinale Francesco Coccopalmerio, e del segretario dello stesso organismo, il vescovo Juan Ignacio Arrieta: > “Reverendissimo Monsignore…”

Il richiedente voleva sapere come mettere d’accordo l’imperativo della riforma di papa Francesco di creare in ogni diocesi un tribunale per le cause di nullità matrimoniale con l’ordinamento stabilito per l’Italia da papa Pio XI con il motu proprio Qua cura dell’8 dicembre 1938, che assegnava la trattazione di tali cause a dei tribunali interdiocesani, uno per ogni regione.
La risposta del pontificio consiglio per i testi legislativi è stata che il motu proprio Qua cura di Pio XI restava in Italia “in pieno vigore”. E quindi se un vescovo intendeva staccarsi dal rispettivo tribunale regionale per istituire un tribunale nella propria diocesi, doveva prima “ottenere la relativa dispensa della Santa Sede”, facendone richiesta al tribunale della segnatura apostolica.
Il cardinale Coccopalmerio, oltre che presidente del pontificio consiglio per i testi legislativi, è stato anche membro delle commissione creata da papa Francesco il 27 agosto 2014 per preparare la riforma dei processi matrimoniali. Tutto faceva presumere, quindi, che la sua risposta fosse definitiva, anche perché l’organizzazione processuale introdotta in Italia da Pio XI ha dato fino ad oggi buona prova, sia per la facilità di accesso ai tribunali, sia per la serietà dei processi, sia per la quasi gratuità degli stessi, con i maggiori costi a carico della conferenza episcopale.
Invece, meno di un mese dopo, ecco arrivare da un’altra istanza vaticana – e su mandato del papa – una presa di posizione di segno diverso, se non opposto.
È il 4 novembre e nel Palazzo della Cancelleria si tiene l’atto di apertura del nuovo anno accademico dello Studio rotale. Tre giorni dopo, L’Osservatore Romano riferisce che nell’introdurre la cerimonia il decano della Rota romana, monsignor Pio Vito Pinto – già presidente della commissione di stesura dei motu proprio –, ha letto la seguente dichiarazione:
«Il Santo Padre, al fine di una definitiva chiarezza nell’applicazione dei documenti pontifici sulla riforma matrimoniale, ha chiesto al decano della Rota romana che venga chiaramente manifestata la mens del supremo legislatore della Chiesa sui due motu proprio promulgati l’8 settembre 2015:
1. Il vescovo diocesano ha il diritto nativo e libero in forza di questa legge pontificia di esercitare personalmente la funzione di giudice e di erigere il suo tribunale diocesano;
2. I vescovi all’interno della provincia ecclesiastica possono liberamente decidere, nel caso non ravvedano la possibilità nell’imminente futuro di costituire il proprio tribunale, di creare un tribunale inter-diocesano; rimanendo, a norma di diritto e cioè con licenza della Santa Sede, la capacità che metropoliti di due o più province ecclesiastiche possano convenire nel creare il tribunale inter-diocesano sia di prima che di seconda istanza».
Questa volta del motu proprio Qua cura di Pio XI non si fa parola. L’orizzonte non è più italiano ma mondiale. Ma l’insistenza sul “diritto nativo e libero” che ogni vescovo diocesano ha di erigere il suo tribunale fa intuire che a giudizio del papa – la sua “mens” – non c’è più bisogno di alcuna “dispensa” da norme precedenti, né in Italia né altrove.
Evidentemente, però, questa dichiarazione di monsignor Pinto, a nome del papa, non brilla di quella “chiarezza” che a parole decanta. Tant’è vero che un mese dopo Francesco si sente in dovere di intervenire nuovamente, ma in forma più diretta e ufficiale, con un rescritto “ex audientia” consegnato il 7 dicembre al decano della Rota romana, ancora lui, e reso pubblico l’11 dicembre: > Rescritto del Santo Padre Francesco…
Il rescritto si articola in un’introduzione e in due parti. La prima delle due parti è di poche righe e archivia per sempre il Qua cura di Pio XI e altre norme analoghe del passato:
«Le leggi di riforma del processo matrimoniale succitate abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad es. il motu proprio Qua cura, dato dal mio antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti)».
Nella seconda sezione si vieta il ricorso alla Rota romana «dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione». Ed è il punto sottoposto a severa critica dal canonista Guido Ferro Canale, nella nota alla fine di questo servizio.
Mentre nell’introduzione la frase emblematica è la seguente:
«Le leggi che ora entrano in vigore vogliono proprio manifestare la prossimità della Chiesa alle famiglie ferite, desiderando che la moltitudine di coloro che vivono il dramma del fallimento coniugale sia raggiunta dall’opera risanatrice di Cristo, attraverso le strutture ecclesiastiche, nell’auspicio che essi si scoprano nuovi missionari della misericordia di Dio verso altri fratelli, a beneficio dell’istituto familiare».
Si può notare come qui si continui ad adottare una formula, quella del “fallimento coniugale”, che già nel motu proprio Mitis iudex Dominus Iesusaveva sollevato critiche da parte di giuristi.
Dire “matrimonio fallito”, infatti, non è la stessa cosa che dire “matrimonio nullo”. La nullità è propria di un matrimonio che non è mai stato tale, mentre il fallimento può riguardare un matrimonio in sé validissimo.
L’uso dell’espressione “matrimonio fallito” può indurre a pensare che le sentenze di nullità siano equiparabili a dei divorzi, cioè proprio ciò che lo stesso papa Francesco sembra temere là dove scrive, nel proemio del motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus, a proposito della facilità e rapidità dei nuovi processi:
«Non mi è sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell’indissolubilità del matrimonio».
Ma c’è di più. La riforma dei processi matrimoniali promulgata da papa Francesco può incontrare serie difficoltà di applicazione anche in campo civile, oltre che in campo ecclesiastico.
In paesi a regime concordatario come l’Italia le sentenze di nullità emesse da un tribunale ecclesiastico hanno effetti civili attraverso la “delibazione” – o “exequatur” –, cioè l’atto con cui il tribunale civile attribuisce forza esecutiva alla sentenza del tribunale ecclesiastico, equiparandola a una sorta di divorzio.
La “delibazione” è data però a condizione che la sentenza del tribunale ecclesiastico – come anche di un tribunale straniero – sia stata emessa dopo un regolare contraddittorio nel quale le parti abbiano avuto pari opportunità di accusa e di difesa.
Ora, il processo “più breve” con giudice unico il vescovo, la maggiore novità introdotta e incoraggiata dalla riforma di Francesco, che può arrivare a sentenza in meno di due mesi con una procedura sommaria, per un tribunale civile italiano manca dei requisiti indispensabili per una “delibazione”.
È quindi facile prevedere il contrasto che ne deriverà tra i due regimi giuridici, quello dell’Italia e quello della Chiesa.
Ma il caso italiano sarà solo uno fra tanti.
Eleggendo ogni vescovo a economo della grazia nella sua diocesi, con poteri fulminei di scioglimento dei matrimoni “falliti”, papa Francesco ha posto un precedente che avrà seri effetti anche extra ecclesiam, con contraccolpi giuridici diversi da nazione a nazione.
Tornando al rescritto papale del 7 dicembre, nel quale si vieta il ricorso alla Rota romana «dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione», ecco qui di seguito le conseguenze che ne derivano, a giudizio di un giovane canonista di valore come Guido Ferro Canale.
L’analisi è molto tecnica ma nello stesso tempo chiara. Anche se dopo una sentenza di nullità e un nuovo matrimonio canonico si palesasse l’ingiustizia della sentenza, Ferro Canale mostra che le contraddizioni del dispositivo rendono comunque impraticabile un ricorso alla Rota. In pratica – scrive – varrà da qui in avanti la regola che «nel dubbio si sta per le nuove nozze». E ciò «equivale a negare l’indissolubilità del primo matrimonio», attribuendo di fatto a una pur dubbia sentenza, una volta celebrate le nuove nozze, l’effetto d’aver sciolto il precedente vincolo matrimoniale.
Ma lasciamo la parola al canonista.

Dal rimedio per divorziati al “divorzio cattolico”
di Guido Ferro Canale
La riforma dei processi di nullità matrimoniale varata con il motu proprio Mitis iudex ha suscitato molte perplessità e una ridda di commenti critici; che io sappia, però, soltanto il professor Danilo Castellano, in un’intervista su questo sito, si è soffermato su una delle innovazioni a mio avviso più criticabili, ossia il nuovo canone 1675, secondo cui il giudice, prima di ammettere alla trattazione un giudizio di nullità, «deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale».
PAPA-VOLO-USA-1000x600Dovrebbe essere piuttosto evidente che vi sono matrimoni falliti che non sono affatto nulli e, viceversa, matrimoni nulli che non falliscono (almeno per molto tempo). Subordinare l’avvio del processo, cioè dell’accertamento sulla validità del vincolo del matrimonio-atto, ad una condizione estrinseca come il fallimento del matrimonio-rapporto, equivale ad affermare che la Chiesa non ha interesse ad accertare la verità su un sacramento, a meno che non sia sopravvenuta una crisi irreversibile della coppia. Il che, sia detto per inciso, lascerebbe sprovvisti di tutela proprio i coniugi più coscienziosi – o scrupolosi – che, agitati da dubbi sulla validità del loro matrimonio, volessero vederli risolti dall’autorità ecclesiastica, senza però aver fatto “saltare” la loro unione. A tutto vantaggio, invece, di separati e divorziati che convivano, i quali, proprio in forza della nuova convivenza, ben potranno dirsi impossibilitati (almeno moralmente) a ristabilire quella di prima.
A dire il vero, un’interpretazione rigorosa e attenta ai diritti delle parti dovrebbe evitare simili effetti perniciosi, riducendo il can. 1675 ad un obbligo di informazione previa, che non comporterebbe l’inammissibilità o l’improcedibilità per mancanza di una previsione legale espressa (cfr. cann. 10 e 18). Tuttavia, è lecito dubitare della mens legislatoris, dato che le Regole procedurali annesse al motu proprio riservano la nuova investigatio praeiudicialis a separati o divorziati che dubitano o sono certi della nullità del proprio matrimonio (n. 3) e, nel preambolo, assegna ai tribunali in materia matrimoniale il compito di rispondere ai fedeli che chiedono la verità sull’esistenza del vincolo sui collapsi matrimonii.
Ma, comunque sia, l’innovazione testé menzionata impallidisce rispetto al rescritto ex audientia del 7 dicembre, pubblicato l’11 successivo dal bollettino della sala stampa della Santa Sede.
In esso – che, pur denominato “rescritto”, presenta in realtà tutti i requisiti formali del breve, tranne forse il suggello dell’anulus Piscatoris – papa Jorge Mario Bergoglio ha voluto risolvere definitivamente il dubbio interpretativo sulla possibilità, per i vescovi italiani, di ricostituire i tribunali diocesani e, soprattutto, impartire disposizioni per un primo adeguamento alla riforma delle norme speciali della Rota romana.
Nel fare ciò, Francesco ha ripreso, rendendole stabili, alcune facoltà speciali accordate da Benedetto XVI, per un triennio, al decano della Rota stessa, con un rescritto ex audientia singolarmente emanato proprio l’11 febbraio 2013, il giorno della sua rinuncia al pontificato. Tale rescritto prevedeva tra l’altro, per quanto interessa in questa sede, il divieto di introdurre ricorsi per nuova proposizione di causa, se, divenuta esecutiva la sentenza di nullità, una delle parti avesse contratto nuovo matrimonio canonico.
La nuova proposizione di causa è il rimedio accordato dal diritto (can. 1644) contro le sentenze in materia di stato delle persone – quindi anche sullo stato libero o coniugato – non più impugnabili in altro modo, quando si danno nuove prove o nuovi argomenti,che rendono probabile la riforma della sentenza stessa (cfr. istruzione Dignitas connubii, art. 292). Nel caso, quindi, avremmo una dichiarazione di nullità probabilmente sbagliata, che però non viene sottoposta a nuova verifica giudiziale, in virtù di un dato assolutamente estrinseco alla verità sul primo matrimonio, ossia la sopravvenienza del secondo. Il quale però – è evidente – sta o cade con la nullità del primo.
Questa previsione delle facoltà speciali è stata, perciò, vivamente criticata in dottrina, tra gli altri da Mons. Joaquin Llobell, uno dei massimi studiosi viventi del processo canonico, materia di cui è professore ordinario alla Pontificia Università della Santa Croce. Probabilmente per questo motivo non è stata ripresa dal Mitis iudex, che, al nuovo can. 1681, conferma che la nuova proposizione di causa è sempre esperibile sul presupposto degli argomenti nuovi e gravi.
Il motu proprio, ci informa ora il rescritto del 7 dicembre, abroga o deroga «ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale», quindi, con la sua entrata in vigore, sarebbe caduta anche la preclusione in discorso; ma, presumibilmente su iniziativa del decano della Rota, essa è stata riproposta nel rescritto stesso, al punto 3, peraltro in una versione attenuata, si suppone per tener conto delle critiche ricevute. La nuova versione recita: «Dinanzi alla Rota romana non è ammesso il ricorso per la N.C.P. (Nova Causae Propositio), dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione».
Anzitutto, chiariamo che il divieto, formalmente limitato alla Rota romana, in realtà è generale, perché la N.C.P. si propone al tribunale di terza istanza (cfr. il nuovo can. 1681), che, nella Chiesa latina, è appunto la Rota. Vi sono solo altri tre giudici competenti in pianta stabile per il terzo grado, e tutti per un ambito territoriale circoscritto: la Rota della nunziatura apostolica in Spagna (che giudica anche in quarto grado), il tribunale del primate di Ungheria e quello di Friburgo in Brisgovia; quindi, per un verso la generalità dei fedeli di rito latino è soggetta ai nuovi limiti posti alla N.C.P.; peraltro ci si può chiedere se essi non debbano estendersi anche a questi tribunali locali, dato che non ha senso né offrire maggiori possibilità di azione solo ai fedeli che ivi abbiano introdotto le proprie cause, né attribuire al tribunale del papa una competenza minore rispetto agli altri, né, infine, conculcare il diritto di appello – in questo caso, per N.C.P. – alla sede apostolica, che spetta ad ogni fedele in virtù del primato pontificio (cfr. can. 1417 §1). È vero, come osservava Mons. Llobell in sede di commento alle facoltà speciali, che le norme restrittive di diritti non possono essere estese dall’interprete a casi ivi non previsti (cfr. can. 18); tuttavia, la lettura restrittiva, in sé appropriata, porta ad esiti assurdi e, per giunta, contrastanti con un corollario del primato di giurisdizione del papa. Per quanto possa sembrare strano che si modifichi in dicembre – senza neanche dirlo esplicitamente – una norma riconfermata in agosto, sono dell’avviso che il rescritto, di fatto, modifichi il nuovo can. 1681, introducendo una regola di procedura valida per l’intera Chiesa latina, anche nei casi che potrebbero essere portati ad un giudice di terza istanza diverso dalla Rota.
Ciò detto, veniamo agli effetti della restrizione così introdotta.
Probabilmente, l’estensore materiale del rescritto ha creduto di aver trovato una formula idonea a superare le critiche formulate riguardo alla corrispondente facoltà speciale. Di fatto, tuttavia, ha peggiorato notevolmente la situazione. Se prima infatti si poteva pensare ad una disposizione di carattere eccezionale e transitorio, legata alla necessità di smaltire l’arretrato della Rota, ora ci troviamo di fronte ad una norma permanente. E anche il supposto miglioramento, che fa salvo il caso in cui «consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione», crea molti più problemi di quelli che risolve. La formula impiegata, in effetti, è la stessa che il can. 1645 § 1 impiega per descrivere il presupposto della restitutio in integrum; e il successivo § 2 stabilisce tassativamente quali siano i casi di manifesta ingiustizia. Difficile non pensare che quest’elenco valga anche per la N.C.P., come modificata dal rescritto del 7 dicembre.
Senonché, dalla semplice lettura del can. 1645 § 2, è agevole desumere che difficilmente potrà rientrarvi il caso, in la verità non così raro, in cui una parte, in genere quella che ha chiesto e ottenuto la declaratoria di nullità, confessi di aver mentito e/o manovrato ingiustamente a tale scopo: non sembra che si tratti di dolo di una parte in danno dell’altra (n. 3), sia perché potrebbe esservi stata collusione di entrambe (o indifferenza dell’altro coniuge all’esito del giudizio canonico) sia perché, dal punto di vista spirituale, l’autore della frode processuale danneggia anzitutto sé stesso; di sicuro, poi, non ci troviamo in presenza di prove scoperte false (n. 1), perché la falsità era nota fin dall’inizio, almeno al ricorrente; e la sua dichiarazione confessoria, anche se redatta per iscritto, non si qualificherebbe certo come un documento “scoperto” dopo la sentenza (n. 2). Inoltre, le prove false debbono essere state assunte ad unico fondamento della decisione; il che lascia scoperti quei casi in cui sono state valutate decisive insieme con altri elementi, dimodoché la riforma della sentenza appaia probabile, ma non certa. Queste ipotesi sarebbero normalmente coperte dalla N.C.P., ma non lo sono in caso di restitutio in integrum.
La differenza si spiega agevolmente: la restitutio non si applica mai alle sentenze di nullità matrimoniale, ma soltanto alle decisioni passate in giudicato; per questo i suoi presupposti sono più stringenti, perché è maggiore la stabilità dell’accertamento giudiziale pregresso.
A questo punto, ci si può chiedere se non si potrebbe evitare il vuoto di tutela supponendo che la N.C.P. resti possibile in tutti i casi di manifesta ingiustizia, anche se non inclusi nel can. 1645 § 2.
Ma a questa lettura è di ostacolo sia il tenore dello stesso § 2 («Non si ritiene che consti palesemente l’ingiustizia, se non quando…»); sia il fatto che in linea di principio il rescritto pone un divieto e che, per questa via, si verrebbe ad ampliare un’eccezione (cfr. can. 18); sia, soprattutto, l’analogia innegabile, perché, anche se si desse per richiamato, anzi riprodotto, solo il can. 1645 § 1 (dunque il presupposto della manifesta ingiustizia), si dovrebbe comunque concludere che, se alla pronunzia pro nullitate è seguito un nuovo matrimonio canonico, essa ha acquisito la stabilità propria del giudicato (cfr. can. 1642 § 1); inevitabile, a questo punto, ammettere la N.C.P. nei soli casi previsti per larestitutio.
Non si dice, beninteso, che la sentenza di nullità matrimoniale è passata in giudicato: ciò è escluso dal can. 1644, dal nuovo can. 1681 e anche dal fatto che si continui a parlare di N.C.P., anziché dichiarare semplicemente applicabile larestitutio. Tuttavia, nel rescritto del 7 dicembre si accorda la stabilità caratteristica del giudicato alla situazione «sentenza di nullità più nuovo matrimonio canonico». E questo è inaccettabile sotto ogni punto di vista.
In primo luogo, il giudicato consegue ad una vicenda interna al processo, l’esaurimento dei mezzi di impugnazione diversi dalla restitutio (cfr. can. 1642 § 1: «La cosa passata in giudicato gode della stabilità del diritto e non può essere direttamente impugnata se non a norma del can. 1645 § 1»). Mai lo si lega ad un evento estrinseco e sopravvenuto, quale è appunto il nuovo matrimonio. E neppure si può dire che esso determini la cessazione dell’interesse alla verità sul primo vincolo, perché è evidente che, se questo è valido, sono nulle le nuove nozze.
Non solo. Un ricorso ammissibile per N.C.P. getta, per definizione, un dubbio probabile sulla declaratoria di nullità. La certezza morale che correggeva il giudizio è venuta meno ed è tornata probabile la tesi pro vinculo. E ciò significa che il coniuge che si è risposato si trova in probabile stato di adulterio. Fosse o non fosse in buona fede – potrebbe trattarsi anche della parte innocente rispetto all’inquinamento delle prove – qui si afferma che egli non ha diritto a una risposta su questo dubbio. E non ce l’ha perché il nuovo matrimonio canonico aggiunge un quid pluris di stabilità alla sentenza, per la cui revisione non basta più un semplice dubbio.
Ciò equivale a dire che la nuova unione è meritevole di tutela in sé stessa, senza neanche un riferimento all’eventuale buona fede dei suoi contraenti. Al punto di precludere l’accertamento della verità su quella precedente. E nonostante il potenziale carattere peccaminoso. Non è mai lecito compiere un’azione se si dubita che sia peccato, altrimenti l’accettazione del rischio equivale a commettere proprio il peccato che si teme sussista (perfino se di fatto non sussistesse: è il vero senso della regola per cui non bisogna mai agire contro la propria coscienza). Eppure, qui o si afferma il contrario, o si offre un modo nuovo di risolvere il dubbio.
Però, questa sorta di regola per cui «nel dubbio, si sta per le nuove nozze» equivale a negare o la dipendenza del secondo matrimonio dal primo, oppure, che è lo stesso, l’indissolubilità di questo. Di fatto, in effetti, si finisce per dire che la sentenza di nullità – se vi si aggiunge il nuovo matrimonio – non ha più efficacia dichiarativa, o di mero accertamento, ma costitutiva: rende nullo ciò che non lo era. Perché è passibile di revisione solo nei casi in cui lo sarebbe il giudicato, che facit de albo nigrum, aequat quadrata rotundis et falsum mutat in verum.
All’apparire del Mitis iudex, da più parti si è gridato al “divorzio cattolico”. Si tratta di un giudizio che non condivido, criticando, semmai, l’impostazione del giudizio di nullità come terapia per coppie in crisi e/o situazioni irregolari.
Ma ora, poco importa se in modo obliquo e per vie traverse, questa nuova logica è sfociata nell’esito da tanti auspicato e da tanti altri temuto: il nuovo matrimonio canonico, seppur indirettamente e non in tutti i casi, scioglie il precedente.
Signore e signori, ecco a voi il divorzio cattolico.