"A chi perdonerete i peccati,
saranno
perdonati.
A
chi non li perdonerete,
non saranno perdonati » (Gesù Gv 20:23)
Dal Diritto Canonico:
Can. 964 - §1.
Il
luogo proprio per ricevere le confessioni sacramentali è la chiesa o l'oratorio.
§2.
§2.
Relativamente
alla sede per le confessioni, le norme vengano stabilite dalla Conferenza
Episcopale, garantendo tuttavia che si trovino
sempre in un luogo aperto i confessionali, provvisti di una grata fissa tra il
penitente e il confessore, cosicché i fedeli che lo desiderano possano
liberamente servirsene.
§3.
§3.
Non
si ricevano le confessioni fuori del confessionale, se non per giusta causa.
Can. 964 - §1.
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